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Sentenza delle Corte Costituzionale n. 217/2012

La sentenza sopra indicata si pronuncia nel giudizio di legittimità costituzionale inerente diverse disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 dell’11 agosto 2011 avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007”. Nei suoi contenuti la sentenza in parola affronta e definisce rilevanti questioni in tema di aiuti di Stato, vincoli di finanza pubblica relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, demanio idrico regionale, assunzione nella Pubblica Amministrazione mediante concorso pubblico. In estrema sintesi la Corte sancisce il principio di natura fondamentale, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 in quanto norma che incide sulla spesa per il personale e che riveste una importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. Nella specie viene infatti ricordato il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti (comprese le Regioni) nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Infine la Corte dopo avere acclarato che non si possono escludere dal calcolo che porta all’applicazione delle deroghe al regime di assunzioni di cui al disposto dell’art. 76, comma 7, del citato d.l, n. 112/2008 le spese per i dipendenti in aspettativa retribuita, dichiara illegittime alcune norme della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia che usufruivano della disciplina del contratto di lavoro a termine come misura ordinaria di assunzione di personale. Nella sentenza in disamina infatti la Corte ricorda che le disciplina di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 consente le assunzioni a termine solo ed esclusivamente in presenza ed in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Leggi la sentenaza n 217-2012.

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