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Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Centrale, n. 52/2012 sulle progressioni verticali.

La Corte dei Conti, Sez. Centrale, con sentenza n. 52/2012, in riforma della pronuncia di primo grado della Sez. Regionale della Basilicata ha condannato rettore e vari dirigenti del locale Ateneo, che avevano ingiustamente coperto i posti vuoti in organico attraverso le sole e ormai defunte progressioni verticali in violazione della normativa di riferimento (programmazione dei fabbisogni e garanzia di un adeguato accesso dall’esterno). La predetta pronuncia si segnala anche per la lucida e concreta applicazione dei principi di legalità in senso formale e sostanziale, nonché di quello di buon andamento quale barriera all’arbitrio dell’ azione amministrativa. La stessa sentenza non ha affrontato, invece, l’altro interessante motivo di appello della Procura Regionale diretto a far dichiarare incidentalmente la nullità ex art. 40 d.lgs. 165/01 delle clausole contrattuali decentrate difformi dalle regole del CCNL, nonché degli atti consequenziali. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile, ex art. 345 cpc, poiché introdotto solo con il gravame.  leggi qui la sentenza

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