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Corte dei Conti Puglia su innterim ai dirigenti

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Puglia, con la sentenza n 1014/2013, condanna al risarcimento del danno il dirigente dell’ente locale per le somme che lo stesso ha percepito a titolo di “compensi aggiuntivi” per lo svolgimento di incarico dirigenziale ad interim. Tale pronuncia assume notevole risonanza dal punto di vista sindacale in quanto, tra l’altro, viene ribadito il ruolo centrale della contrattazione in materia di trattamenti economici. Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 3 del 165/01, così come modificato ed integrato, le singole amministrazioni non possono autonomamente determinare nuove voci retributive al di là di quelle individuate dalla contrattazione collettiva. La norma di che trattasi pertanto devolve solo ed esclusivamente alla contrattazione la facoltà di fissare tutte quelle regole che riguardano il trattamento economico. In tale senso anche l’art. 24 del 165 che riassume la normativa vigente in materia. Atteso quanto sopra nel caso di affidamento di funzioni dirigenziali ad interim, in aggiunta a quelle di cui si ha la titolarità, il dirigente non può usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione goduta né di qualsiasi indennità, atteso tra l’altro che l’art. 27, comma 9, del CCNL 23.12. 1999 prevede che “le risorse destinate al finanziamento della retribuzioni di posizione devono essere integralmente utilizzate e che eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno…..” Infine la sentenza ribadisce il principio della separazione della responsabilità amministrativa- gestionale da quella politica.
Leggi qui la sentenza Corte dei Conti PUGLIA n. 1014 del 2013

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