Contenimento delle spese per il personale e i limiti per i Governatori
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del corso della riunione del 10 febbraio 2013 ha approvato un documento di “interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 78/2010, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito con la legge n. 122/2010”.
Secondo il documento in parola, redatto congiuntamente con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, dal divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, rimangono esclusi i residui determinati negli anni precedenti. Tanto in virtù dei contenuti della circolare n. 16/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, n. 58/2011. Atteso quanto sopra i residui 2009 non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010 e, in tale direzione, anche i residui del 2010 sono da riportare nel 2011 e così continuando fino al 2013.
Inoltre -si evince nel documento interpretativo- secondo la Corte dei Conti, le norme finanziarie dello Stato regolano una disciplina che non ammette deroghe, attesa l’attuale situazione economica di crisi, per cui alle c.d. progressioni orizzontali (fasce economiche)- i cui valori devono rimanere fermi al 2010- si applica l’art. 9, comma 21, del decreto legge 78/2010 con le seguenti implicazioni :
a) eventuali applicazioni dell’istituto hanno un valore solo giuridico per cui le risorse eventualmente stanziate nel triennio 2011-2013 devono essere riportate in economia di bilancio;
b) in caso di riduzione del Fondo conseguente alla riduzione di personale, la relativa voce economica va computata ai fini della stessa riduzione.
Leggi il documento sull’interpretazione del DL78/2010