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Sentenze – Documenti

CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Un’importante sentenza del Consiglio di Stato CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: individuazione dei casi in cui la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativoLeggi qui il comemnto commento  e la  sentenza n. 6261_2012

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Decreto Legge 147/2012 – Commento della Coret dei Conti

Il commento della Corte dei Conti sul Decreto Legge 147/2012. Leggi qui il commeto commento della Corte dei Conti

L’INPDAP su ripristino TFS

Prime istruzioni per Amministra​zioni ex gestioni INPDAP su ripristino TFS post D.L 185/2012 e t Sentenza Consulta n,223 de 2012 . Leggi il Messaggio

Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185

Si riporta qui il Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185 Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)”

Significativa sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il d.l. del 31 maggio 2010 n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Sono state infatti dichiarate incostituzionali le norme che prevedevano una sforbiciata pari al 5% delle retribuzioni dei dipendenti pubblici per la parte eccedente i 90 mila euro lordi, e al 10% oltre i 150 mila euro. Altra norma dichiarata incostituzionale è l’art. 9 del decreto ’78 là dove dispone che ai magistrati non siano erogati “senza possibilità di recupero, gli acconti 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012″ e là dove si disciplina l’acconto spettante per il 2014. La Consulta argomenta il suo operato facendo presente che le disposizioni governative cassate si pongono “in evidente contrasto” con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove si acclara che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.” l’introduzione di una norma speciale” si legge nella sentenza in parola “sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”. Non da ultimo la Corte Costituzionale ha infine bocciato l’art. 12, comma 10, del dl ’78 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Leggi qui un breve stralcio della sentenza n. 223/2912 della Corte Costituzionale

Sentenza delle Corte Costituzionale n. 217/2012

La sentenza sopra indicata si pronuncia nel giudizio di legittimità costituzionale inerente diverse disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 dell’11 agosto 2011 avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007”. Nei suoi contenuti la sentenza in parola affronta e definisce rilevanti questioni in tema di aiuti di Stato, vincoli di finanza pubblica relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, demanio idrico regionale, assunzione nella Pubblica Amministrazione mediante concorso pubblico. In estrema sintesi la Corte sancisce il principio di natura fondamentale, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 in quanto norma che incide sulla spesa per il personale e che riveste una importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. Nella specie viene infatti ricordato il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti (comprese le Regioni) nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Infine la Corte dopo avere acclarato che non si possono escludere dal calcolo che porta all’applicazione delle deroghe al regime di assunzioni di cui al disposto dell’art. 76, comma 7, del citato d.l, n. 112/2008 le spese per i dipendenti in aspettativa retribuita, dichiara illegittime alcune norme della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia che usufruivano della disciplina del contratto di lavoro a termine come misura ordinaria di assunzione di personale. Nella sentenza in disamina infatti la Corte ricorda che le disciplina di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 consente le assunzioni a termine solo ed esclusivamente in presenza ed in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Leggi la sentenaza n 217-2012.

Spending review – La Funzione Pubblica detta le linee di indirizzo

Il Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi ha dettato le linee di indirizzo e criteri applicativi in merito alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, alla luce del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 135 del 7 agosto 2012.  Leggi la Direttiva n. 10 del 24 settembre 2012

Corte dei Conti – Sezione del Lazio – Importante parere sugli incarichi dirigenziali esterni

La Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per il Lazio- con la recentissima delibera n. 51/2012 ricusa il visto e la conseguente registrazione di due provvedimenti con i quali la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio conferisce incarichi dirigenziali a due soggetti esterni all’amministrazione. Viene così ribadito quanto più volte sostenuto da questa organizzazione sindacale in materia di incarichi dirigenziali affidati ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dall’art. 40 del decreto legislativo 150/2009. In particolare, dalla lettura delle più significative motivazioni contenute nel provvedimento di che trattasi la Corte, dopo aver considerato che il ricorso al criterio della fiduciarietà deve essere circoscritto a casi ben specifici (atti di alta amministrazione), afferma che “quando l’Amministrazione si trova ad operare scelte discrezionali quest’ultime devono risultare ancorate a elementi valutativi quanto più oggettive possibili e tali da poter formare oggetto di evidente riscontrabilità riguardo all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico in gioco”; infine, nel provvedimento della Corte, viene contestato all’Amministrazione la mancanza dell’indicazione degli obiettivi da perseguire connessi agli incarichi dirigenziali conferiti, mancanza che non consente la “verifica dei risultati” ai fini della conseguente quantificazione della correlata retribuzione. Leggi il la delibera n. 51 del 2012 della Direzione regionale del Lazio della Corte dei Conti.

 

Sentenza della Corte dei Conti n. 174 del 23/03/2012 sugli incarichi esterni

Si invitano i colleghi a sentenza n. 174_2012  della Corte dei Conti, II Sezione giurisprudenziale centrale d’appello.   La violazione dei vincoli imposti dalla Legge al conferimento di incarichi esterni fonda “ipso facto” la colpa grave degli amministratori. Nella fattispecie, attesa l’impossibilità di avvalersi dell’onerosa collaborazione di personale esterno per compiti che potevano essere ugualmente svolti dalle risorse umane interne, si palesa la gravità delle colpe sia degli amministratori che approvarono la deliberazione di conferimento dell’incarico e del dirigente che espresse parere favorevole sul provvedimento, che del dirigente che emanò la determinazione.

Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Centrale, n. 52/2012 sulle progressioni verticali.

La Corte dei Conti, Sez. Centrale, con sentenza n. 52/2012, in riforma della pronuncia di primo grado della Sez. Regionale della Basilicata ha condannato rettore e vari dirigenti del locale Ateneo, che avevano ingiustamente coperto i posti vuoti in organico attraverso le sole e ormai defunte progressioni verticali in violazione della normativa di riferimento (programmazione dei fabbisogni e garanzia di un adeguato accesso dall’esterno). La predetta pronuncia si segnala anche per la lucida e concreta applicazione dei principi di legalità in senso formale e sostanziale, nonché di quello di buon andamento quale barriera all’arbitrio dell’ azione amministrativa. La stessa sentenza non ha affrontato, invece, l’altro interessante motivo di appello della Procura Regionale diretto a far dichiarare incidentalmente la nullità ex art. 40 d.lgs. 165/01 delle clausole contrattuali decentrate difformi dalle regole del CCNL, nonché degli atti consequenziali. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile, ex art. 345 cpc, poiché introdotto solo con il gravame.  leggi qui la sentenza