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Sentenze – Documenti

Circolare della F.P. sul personale Provincie

La F.P. ha pubblicato al Circolare Circolare n. 1/2015 sul personale delle Provincie. La DIRER-COSMED ha presentato le sue osservazioni .

Corte dei Conti della PUGLIA – DELIBERAZIONE 115/2013- MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA’ E IMPIEGO ECONOMIE FONDO.

La Sezione della Corte dei Conti della Puglia, con la deliberazione n. 113/2013, ha ritenuto che il mancato rispetto del “patto di stabilità” comporta, come conseguenza, il divieto di destinare “risorse aggiuntive” alla contrattazione integrativa. La Sezione ha comunque ritenuto che tali somme potranno essere legittimamente utilizzate nell’ambito della tornata contrattuale che ha luogo nell’esercizio successivo al mancato rispetto del patto di stabilità. Infine, quanto “al diverso problema relativo all’impiego delle economie derivanti dal tardivo avvio dell’area delle Alte Professionalità, fermo restando che ogni determinazione in merito rimane di responsabilità esclusiva dell’Ente”, la Sezione ritiene che “le risorse provenienti dall’esercizio precedente, in quanto aventi natura variabile, alimentano la corrispondente parte variabile del fondo e, pertanto, non possono essere utilizzate per finanziare istituti che, secondo la disciplina contrattuale, hanno il carattere della stabilità”. Ecco il Parere Corte dei Conti della Puglia n. 1.115 del 12/06/2013

CASS. CIV. SEZ. LAVORO, SENT, 26-07-2013, N. 18168

Significativa sentenza della Cassazione Civile, sezione lavoro, in tema di periodi di riposo non goduti dal pubblico dipendente. La Corte di Cassazione con la sentenza 18168/2013 depositata lo scorso 6 luglio ha sancito il principio che la mancata fruizione delle ferie deve essere indennizzata anche se non dipende da esigenze di servizio. La Corte ha pertanto ancora una volta messo in evidenza l’assunto secondo cui “in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa i periodo che, pur essendo di per sé retributivo, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (cfr., tra le più recenti, Cass. 9 luglio 2012, n. 2012, n. 11462, id 11 ottobre 2012, n. 17353)”. La Cassazione ha pertanto confermato il pagamento, d’altro canto già deciso dai giudici di merito, dell’indennità sostitutiva a favore di un dipendente pubblico, nel caso in esame della Regione Calabria, per un monte ferie non goduto escludendo, contestualmente, che le clausole del contratto collettivo possano bloccare la monetizzazione delle ferie. Ecco la sentenza della Corte di Cassazione- Sezione Lavoro n. 18168/2013

Convegno UNADIS 11 e 12 aprile 2013 – Roma

Il segretario nazionale DIRER Silvana de Paolis interverrà nella tavola rotonda dedicata allo “Status della dirigenza in venti anni di contrattazioni” confrontandosi con le altre OO.SS della dirigenza sull’evoluzione dei profili giuridici ed economici di tutela e promozione della dirigenza nei vari CCNL; la d.ssa Elvira Gentile dell’ARAN modererà i lavori. L’evento è parte del Convegno organizzato da UNADIS e CONFEDIR dal titolo ” Venti anni dalla Privatizzazione del Pubblico Impiego: la Dirigenza dello stato tra riforma, controriforma e prospettive future” che si terrà a Roma il giorno 12 aprile presso il Centro congressi Cavour. Si invitato i colleghi interessati a far pervenire la loro adesione al seguente indirizzo: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma Tel./FAX (0039) 06 42012931 sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it Scarica qui il la locandina dell’evento e il Manifesto del Convegno

Ancora una sentenza sugli incarichi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283 del 21 febbraio 2013 ha affermato che il manager pubblico che affida incarichi a professionisti esterni può rispondere di danno erariale se non dimostra una “oggettiva” impossibilità di potere affidare all’esterno tali incarichi. Inoltre la Corte ha affermato che “le scelte elettive degli amministratori, dovendo uniformarsi ai criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (ottimazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell’azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell’azione amministrativa”. La sentenza rafforza le tesi da sempre sostenute dal sindacato DIRER sull’abuso negli affidamenti degli incarichi esterni. Speriamo che così diventi sempre più difficoltoso per le pubbliche amministrazioni giustificare il conferimento di incarichi a professionisti esterni. Leggi la sentenza.

Sentenza del GdL di Roma su comportamento antisindacale

Significativo decreto del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma – Sezione IV, I° Grado del 27 febbraio 2013- che dopo aver preso atto della legittimazione attiva della Segreteria regionale del Lazio per la FEDIR Sanità, dichiara il comportamento antisindacale tenuto dalla USL RM A nei confronti stessa FEDIR, per una serie di omissioni compiute in ordine alle prerogative sindacali vigenti. In particolare, nelle motivazioni, si legge che la ASL ha omesso, tra l’altro, “di adempiere dal 6.7.2012 all’obbligo di informativa con riferimento ai fondi contrattuali anno 2011”; “ha sottratto, nell’ambito applicativo del diritto di accesso di cui alla legge 241/1990, gli atti prodromici di trattative sindacali”; “ha portato in essere atti discriminatori nei confronti degli iscritti al sindacato ricorrente”. Atteso quanto sopra il decreto in parola “ordina” la cessazione di tali comportamenti da parte dell’Azienda dichiarando altresì l’inefficacia degli atti dispositivi posti in essere dalla stessa Azienda nella parte in cui contravvengono agli accertati doveri datoriali. Leggi il dispositivo.

La Confedir esclusa dal Tavolo sui Contratti a tempo determinato

L’Aran ha escluso dal tavolo dell’accordo-quadro per la disciplina di alcuni istituti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato le Confederazioni generali rappresentative della dirigenza COSMED, CONFEDIR e CIDA motivando tale esclusione con il fatto che a giudizio dell’Agenzia l’atto di indirizzo e le determinazioni del tavolo non riguardano la dirigenza del pubblico impiego, ma unicamente il personale del comparto. L’esclusione delle Confederazioni della dirigenza, in assenza di un tavolo specifico, può determinare gravi ripercussioni. La CONFEDIR, CIDA e COSMED hanno provveduto pertanto a: • diffidare l’Aran ad affrontare argomenti di impatto sul rapporto di lavoro della dirigenza in assenza delle confederazioni generali rappresentative della dirigenza; • richiedere l’intervento della funzione pubblica e del Ministro della Funzione Pubblica che, in coerenza con i precedenti accordi chiarisca un pronunciamento del Ministero della funzoine pubblica sul perimetro di competenza dell’atto di indirizzo e sul come intenda coinvolgere le Confederazioni generali della dirigenza.

Relazioni sindacali – Atto di indirizzo della Funzione Pubblica

La Funzione Publica ha emanato un atto di indirizzo all’ARAN sulle Relazioni sindacali. Ecco l’ Atto indirizzo quadro su partecipazione sindacale. Riportiamo di seguito un breve commento del collega Sammartano. “Non si comprende preliminarmente come mai a pochi giorni dalla formazione del nuovo Governo, quello uscente inopportunamente si arroghi il potere di rivedere l’intero sistema delle relazioni sindacali atteso che il nuovo Esecutivo potrebbe avere un “indirizzo politico” in materia completamente diverso. Atteso quanto sopra bisognerà aprire un tavolo di confronto solo con la prossima legislatura mancando, allo stato, un quadro politico di riferimento. Questa procedura di “centralizzazione” a livelli di accordo quadro delle scelte in merito agli istituti della partecipazione sindacale è inedito in quanto mai riscontrato nel passato. Il sistema dell’esame congiunto, inserito nel sistema delle relazioni sindacali, sulle materie dell’organizzazione del lavoro inerenti ai rapporti di lavoro, è un sistema debole, che non offre alcuna forma di tutela. Ancora meno la mera “informazione”. Il penultimo capoverso dell’atto di indirizzo a pag. 3 recita in grassetto “con il presente atto si forniscono i necessari indirizzi all’ARAN per la stipulazione di un contratto quadro per la individuazione di un modello di relazioni sindacali nel pubblico impiego che sostituirà, per le materie ivi regolate, i contratti collettivi in essere”. La conseguenza è che l’accordo quadro sostituirà i contratti collettivi in essere e che verranno ridimensionati le specificità dei diversi comparti e aree. Ambiguo il punto 5 dell’atto di indirizzo il quale, illustrando le future competenze del comparti, richiama comunque il “cogente rispetto dello stesso accordo quadro”. Atteso quanto sopra: Bisogna trattare partendo dai contenuti dell’intesa di Palazzo Vidoni, tra le parti pubbliche, del 3 maggio 2012 dove si era scelta la strada di una significativa revisione della legge Brunetta. Solo così potrà tempestivamente aprirsi una serena stagione dei rinnovi contrattuali di comparto e di area che sono gli unici realmente in grado di adeguare i modelli partecipativi alle specificità dei singoli settori ed aree. Va pertanto operata una revisione a tutto campo, restituendo alla contrattazione la propria dignità. Bisognerà pertanto confrontarsi subito, unitamente al negoziato con l’ARAN, con il prossimo Governo su una nuova e più consona normativa pubblicistica in tema di relazioni sindacali. In conclusione è triste pensare che il pubblico impiego, in passato l’ossatura della nostra società, è oggi la categoria più penalizzata dalle note vicende ( stipendi allo stato congelati anni e non rapportati all’inflazione, il potere di acquisto è fortemente diminuito). Oggi i nostri giovani sono i più esposti alla crisi, non intravedono un futuro sereno e sono privi di sicurezze. Lo spazio dove cercare di compensare tale quadro è quello delle “detrazioni” e della riforma del lavoro. E’ su questi temi che dobbiamo essere fortemente presenti nel confronto sindacale con il Governo centrale e non smettere mai di lottare sulle incongruità e storture delle recenti riforme che hanno impropriamente portato alla supremazia del legislatore sulle parti sociali, alla supremazia della legge sul contratto collettivo, alla supremazia “dell’atto amministrativo” sugli istituti negoziali e, non da ultimo, alla fine della concertazione.”

Atto di indirizo della Funzione Pubblica sui contratti a tempo determinato

Il Ministro della Funzione Pubblica ha diramato all’ARAN un atto di indirizzo sui contratti di lavoro a tempo determinato. Leggi il documento proposto. Riportiamo inoltre un breve commento del collega Sammarano: ” In materia di lavoro flessibile, come dice Biasioli, si deve porre mano ad un radicale e generale riforma. In particolare il contratto di lavoro a tempo determinato non deve essere guardato e regolamentato come se fosse un modo normale di assunzione perché tanto si porrebbe in palese contrasto con “le procedure concorsuali” previste e garantite dalla nostra Costituzione. L’atto di indirizzo quadro in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, tra l’altro, è contraddittorio. Infatti dopo avere delineato, nella parte iniziale, la normativa in materia, normativa definita nell’indirizzo stesso “inderogabile”, subito dopo, di fatto, deroga e amplia le possibilità di applicazione della stessa con disposizioni meramente regolamentari che invadono irritualmente il campo riservato alla legge. Il nuovo esecutivo infine potrebbe avere un “indirizzo politico” in materia completamente diverso. Atteso quanto sopra bisognerà aprire un tavolo di confronto solo con la prossima legislatura mancando, allo stato, un quadro politico di riferimento. Prima della Brunetta il decreto legislativo 165/2001 conferiva alla contrattazione una significativa rilevanza. Viceversa la legge 150 ha stravolto tutto il sistema delle relazioni sindacali creando grande confusione. Di questa confusione ne hanno approfittato “le amministrazioni” che da sole e senza alcun genere di confronto sindacale hanno adottato “provvedimenti” che, nel contenuto, sono stati troppo spesso non conformi, ad esempio, ai contratti integrativi. “

Ancora la Corte dei Conti sugli incarichi dirigenziali

La Corte dei Conti –sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. SCCLEG/3/2013/PREV, nell’adunanza del 7 febbraio 2013, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione di tre provvedimenti direttoriali, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di conferimento di incarichi dirigenziali. Con tali provvedimenti il Ministero conferiva tre incarichi dirigenziali di seconda fascia a dirigenti rientrati per la cessazione da posizioni di comando o di aspettativa senza assegni, ricoperte presso altre amministrazione dello Stato. La Corte dei Conti motiva il diniego del visto per violazione dell’art. 19, comma 1-bis, del d.lvo n. 165 del 2001 il quale prevede che l’Amministrazione renda conoscibili il numero e la patologia dei posti di funzione che si rendano disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta e che sia acquisita la disponibilità dei dirigenti interessati a ricoprirli, assegnandoli a seguito di giudizio di valutazione compiuto dall’amministrazione. Il principio pertanto che viene affermato è quello che l’Amministrazione, per non creare forme di discriminazione, debba mettere subito a disposizione di tutti i dirigenti strutturati i posti vacanti quando gli stessi si rendano disponibili per poi procedere ad effettuare una valutazione tra coloro che hanno manifestato interesse a ricoprire quei posti. Tale principio è in linea con quanto da sempre affermato da questa organizzazione sindacale. Leggi la Deliberazione n. 3 del 2013