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NEWS Nazionali

Pubblicato il DPR 70 DEL 16 APRILE 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2013 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 avente ad oggetto “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”. Il D.P.R. in parola riordina le scuole pubbliche di formazione ai fini del coordinamento delle politiche formative nazionali. Nel Sistema unico di coordinamento rientrano tutte le attività formative dei dirigenti e funzionari pubblici (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici non economici) e tanto al fine di garantire un sistema che garantisca “l’eccellenza e l’interdisciplinarietà”. La normativa di che trattasi interviene sia sul reclutamento dei dirigenti e dei funzionari laureati della pubblica amministrazione, sia sulla loro formazione. Gli obiettivi perseguiti sono una programmazione più efficiente della formazione e l’accentramento del reclutamento espletato tramite una unica procedura concorsuale. Non rientrano nel D.P.R. le attività formative dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale militare, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Si fa infine presente che il DPR in parola, che è entrato in vigore il 9 luglio, per non si applicandosi alle Regioni, attribuisce (art.11) alla Scuola nazionale dell’amministrazione e alle altre Scuole del sistema unico, sulla base dell’attività svolta dal Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, la facoltà di definire accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali (tra cui pertanto anche le Regioni) per lo svolgimento di attività formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari con oneri a carico degli enti richiedenti. Si fa presente che questa organizzazione sindacale si è più volte rivolta alle istituzioni, in favore dell’avvento di una puntuale disciplina finalmente orientata al riordino del reclutamento e formazione dei pubblici dipendenti al fine di garantire, tra l’altro, la massima trasparenza e imparzialità delle relative procedure. leggi il DPR 70 del 16 aprile 2013

Corte dei Conti Puglia su innterim ai dirigenti

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Puglia, con la sentenza n 1014/2013, condanna al risarcimento del danno il dirigente dell’ente locale per le somme che lo stesso ha percepito a titolo di “compensi aggiuntivi” per lo svolgimento di incarico dirigenziale ad interim. Tale pronuncia assume notevole risonanza dal punto di vista sindacale in quanto, tra l’altro, viene ribadito il ruolo centrale della contrattazione in materia di trattamenti economici. Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 3 del 165/01, così come modificato ed integrato, le singole amministrazioni non possono autonomamente determinare nuove voci retributive al di là di quelle individuate dalla contrattazione collettiva. La norma di che trattasi pertanto devolve solo ed esclusivamente alla contrattazione la facoltà di fissare tutte quelle regole che riguardano il trattamento economico. In tale senso anche l’art. 24 del 165 che riassume la normativa vigente in materia. Atteso quanto sopra nel caso di affidamento di funzioni dirigenziali ad interim, in aggiunta a quelle di cui si ha la titolarità, il dirigente non può usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione goduta né di qualsiasi indennità, atteso tra l’altro che l’art. 27, comma 9, del CCNL 23.12. 1999 prevede che “le risorse destinate al finanziamento della retribuzioni di posizione devono essere integralmente utilizzate e che eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno…..” Infine la sentenza ribadisce il principio della separazione della responsabilità amministrativa- gestionale da quella politica. Leggi qui la sentenza Corte dei Conti PUGLIA n. 1014 del 2013

Legge regionale della Calabria n. 29 del 3 luglio 2013. La Confedir scrive al Governo

Il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 24 giugno 2013, ha approvato la deliberazione legislativa numero 314, recante ad oggetto: Legge regionale – Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale). La Legge regionale è stata promulgata in data 3 luglio 2013 con il n. 29 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 9 luglio 2013, supplemento straordinario n. 1 al n. 13 dell’1 luglio 2013. La Confedir ha scritto al Governo per segnalare se sussistono profili di illegittimità costituzionali delle Leggi regionali 7 agosto 2001, n. 31, 11 agosto 2004, n. 18 e 3 luglio 2013, n. 29, della Regione Calabria, essendo la materia di esclusiva competenza dello Stato, ex art. 117 della Costituzione. Leggi la lettera di segnalazione.

La Confedir alla riunione della FP sul Pubblico Impiego 4 giugno 2013

La CONFEDIR ha illustrato la posizione confederale nel corso della riunione inerente alle problematiche del Pubblico Impiego del 4 giugno u.s.. Il documento è stato anche inoltrato al Ministro Gianpiero D’Alia, al Sottosegretario Michaela Biancofiore ed al Capo Dipartimento FP Cons. Antonio Naddeo. Leggi il documento programmatico .

La Corte Costituzionale su seglalazione della DIRER sugli incarichi esterni

Importante sentenza della Corte Costituzionale sugli incarichi dirigenziali esterni. La Corte Costituzionale con sentenza n. 105 /2003 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012 n. 16 nella parte in cui eleva il numero degli incarichi dirigenziali esterni. La Regione aveva previsto in aggiunta alle percentuali già sancite per legge, la possibilità di nominare dirigenti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, dipendenti di categoria D in servizio presso le Direzioni interessate, con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni rinnovabili per altri tre. La DIRER ha segnalato al Governo l’incostituzionalità della norma che eleva a dismisura il numero degli incarichi dirigenziali esterni al di là della percentuale dell’8% prevista dall’art.19 del D. Lgs. 165/2001 e contrasta con il principio del buon andamento e del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. La Corte ha ritenuto fondato il contrasto con l’art.97 della Cost. ed ha stabilito importanti principi: -la necessità di apposita selezione comparativa per le funzioni dirigenziali è richiesta per il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione; -qualsiasi deviazione dalla regola generale deve essere contenuta entro limiti quantitativi ristretti; l’elevato numero di incarichi esterni costituisce un sicuro indizio dell’incongruenza della norma rispetto al principio del buon andamento; - i soggetti a cui affidare gli incarichi esterni devono essere individuati in modo da assicurare il possesso della necessaria professionalità. L’azione della DIRER è stata fondamentale per chiarire un punto molto controverso che si è prestato ad abusi di tutti i tipi; per questo il sindacato esprime viva soddisfazione per la sentenza della Corte Costituzionale che finalmente ristabilisce fondamentali principi per la tutela del ruolo dirigenziale. Leggi qui la sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2013

La Corte costituzionale dichiara incostituzionale il prelievo forzoso sulle pensioni

La Corte Costituzionale (Sentenza n°116/2013, depositata il 5 Giugno 2013) ha sancito che anche per i pensionati pubblici è incostituzionale il prelievo forzoso. Come noto il contributo di perequazione del 5% sulla differenza tra i 90.000 € e i 150.000 €, del 10% tra i 150.000 € e 200.000 € e del 15% sopra i 200.000 €, prelevato mensilmente a partire dal 1 agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 era stato introdotto dall’art. 18, c. 22 bis legge n. 111/2011 e dall’art. 24, c. 31bis della legge n. 201/2012. Si tratta, per la Corte, di UNA TASSA (“una manovra che ha certamente natura tributaria”) INCOSTITUZIONALE, perché contro agli artt.3 e 53 della Costituzione. Un tributo incostituzionale, perché viola i principi di uguaglianza, a parità di reddito, dato che si applica solo ad una sola categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici! La sentenza in sostanza conferma quella che la stessa Corte aveva varato, per i lavoratori attivi, con gli stessi redditi (sentenza n°241/2012). Ancora una volta la Consulta ha ribadito il principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge anche in presenza di interessi rilevanti di bilancio. Le azioni DIRER a tutela della categoria hanno sortito l’effetto sperato. Vigileremo sull’effettivo rimborso ai colleghi pensionati; in caso negativo attiveremo le procedure giudiziarie per il recupero. Leggi qui la stralcio della sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013

Pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04 giugno 2013 n. 129 il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e tanto conformemente alla legge anti-corruzione n. 190/2012. Il relativo D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (si allega) entrerà in vigore il 19 giugno 2013. Per i pubblici dipendenti niente regali, compensi o altre utilità di importo superiore a 150 euro e obbligo di astenersi dall’intraprendere qualsiasi attività in conflitto di interesse con le mansioni svolte. In particolare per i dirigente sussiste l’obbligo di comunicare all’amministrazione di appartenenza le partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari in conflitto con le funzioni svolte ed anche l’obbligo di fornire informazioni sulla propria situazione patrimoniale. E’ inoltre, per la violazione dei doveri comportamentali, assicurato il meccanismo sanzionatorio. Ecco il testo del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013

Contenimento delle spese per il personale e i limiti per i Governatori

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del corso della riunione del 10 febbraio 2013 ha approvato un documento di “interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 78/2010, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito con la legge n. 122/2010”. Secondo il documento in parola, redatto congiuntamente con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, dal divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, rimangono esclusi i residui determinati negli anni precedenti. Tanto in virtù dei contenuti della circolare n. 16/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, n. 58/2011. Atteso quanto sopra i residui 2009 non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010 e, in tale direzione, anche i residui del 2010 sono da riportare nel 2011 e così continuando fino al 2013. Inoltre -si evince nel documento interpretativo- secondo la Corte dei Conti, le norme finanziarie dello Stato regolano una disciplina che non ammette deroghe, attesa l’attuale situazione economica di crisi, per cui alle c.d. progressioni orizzontali (fasce economiche)- i cui valori devono rimanere fermi al 2010- si applica l’art. 9, comma 21, del decreto legge 78/2010 con le seguenti implicazioni : a) eventuali applicazioni dell’istituto hanno un valore solo giuridico per cui le risorse eventualmente stanziate nel triennio 2011-2013 devono essere riportate in economia di bilancio; b) in caso di riduzione del Fondo conseguente alla riduzione di personale, la relativa voce economica va computata ai fini della stessa riduzione. Leggi il documento sull’interpretazione del DL78/2010

La Corte dei Conti sulla contrattazione decentrata

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 2/2013 (si allega), pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con delibera n. 313 del 10 ottobre 2012, enuncia il seguente principio di diritto: “In coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, il l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto del comma 2 bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”. Atteso quanto sopra per le Pubbliche Amministrazioni le economie risultanti dai piani di razionalizzazione che incrementano il fondo delle risorse decentrate non sono più soggette ai limiti previsti dall’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010. In ogni caso le P. A. per potere incrementare il fondo in parola devono essere in possesso dei requisiti di virtuosità di cui all’art. 40 del Dlgs 165/200, quali ad esempio il rispetto del patto di stabilità, con obbligo di predisporre un valido sistema di controllo sulle economie realizzate che dovranno essere confortate da dati concreti e certi. Leggi qui la Deliberazione n° 2 del 2013.

Spending review – La F.P. detta le linee di indirizzo