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Articolo sulla Regione Puglia
Si porta a conoscenza degli iscritti un interessante articolo sulla Regione Puglia. Leggi qui l’articolo
Incontro OO.SS. con Patroni Griffi 13 novembre 2012
Pubblichiamo relazione del Segretario CONFEDIR sull’incontro. comunicato
Risposta all’attacco ai Dirigenti
Riportiamo l’articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 10.11.2012, nonchè la nota originaria trasmessa ai direttori dei quotidiani locali dalla DIRER di Basilicata. Ecco l’articolo Gazzetta Mezzogiorno 10.11.12 e la lettera DIRER Basilicata 05.11.12
L’INPDAP su ripristino TFS
Prime istruzioni per Amministrazioni ex gestioni INPDAP su ripristino TFS post D.L 185/2012 e t Sentenza Consulta n,223 de 2012 . Leggi il Messaggio
Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185
Si riporta qui il Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185 Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)”
Sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2012
Leggi qui la nota del Segretario Nazioanle Silvana de Paolis
Significativa sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il d.l. del 31 maggio 2010 n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Sono state infatti dichiarate incostituzionali le norme che prevedevano una sforbiciata pari al 5% delle retribuzioni dei dipendenti pubblici per la parte eccedente i 90 mila euro lordi, e al 10% oltre i 150 mila euro. Altra norma dichiarata incostituzionale è l’art. 9 del decreto ’78 là dove dispone che ai magistrati non siano erogati “senza possibilità di recupero, gli acconti 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012″ e là dove si disciplina l’acconto spettante per il 2014. La Consulta argomenta il suo operato facendo presente che le disposizioni governative cassate si pongono “in evidente contrasto” con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove si acclara che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.” l’introduzione di una norma speciale” si legge nella sentenza in parola “sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”. Non da ultimo la Corte Costituzionale ha infine bocciato l’art. 12, comma 10, del dl ’78 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Leggi qui un breve stralcio della sentenza n. 223/2912 della Corte Costituzionale
Sentenza delle Corte Costituzionale n. 217/2012
La sentenza sopra indicata si pronuncia nel giudizio di legittimità costituzionale inerente diverse disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 dell’11 agosto 2011 avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007”. Nei suoi contenuti la sentenza in parola affronta e definisce rilevanti questioni in tema di aiuti di Stato, vincoli di finanza pubblica relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, demanio idrico regionale, assunzione nella Pubblica Amministrazione mediante concorso pubblico. In estrema sintesi la Corte sancisce il principio di natura fondamentale, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 in quanto norma che incide sulla spesa per il personale e che riveste una importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. Nella specie viene infatti ricordato il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti (comprese le Regioni) nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Infine la Corte dopo avere acclarato che non si possono escludere dal calcolo che porta all’applicazione delle deroghe al regime di assunzioni di cui al disposto dell’art. 76, comma 7, del citato d.l, n. 112/2008 le spese per i dipendenti in aspettativa retribuita, dichiara illegittime alcune norme della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia che usufruivano della disciplina del contratto di lavoro a termine come misura ordinaria di assunzione di personale. Nella sentenza in disamina infatti la Corte ricorda che le disciplina di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 consente le assunzioni a termine solo ed esclusivamente in presenza ed in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Leggi la sentenaza n 217-2012.
Spending review – La Funzione Pubblica detta le linee di indirizzo
Il Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi ha dettato le linee di indirizzo e criteri applicativi in merito alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, alla luce del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 135 del 7 agosto 2012. Leggi la Direttiva n. 10 del 24 settembre 2012
Corte dei Conti – Sezione del Lazio – Importante parere sugli incarichi dirigenziali esterni