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Manifestazione 16 luglio 2012 – Roma. Dirigenza pubblica parla della Spending Review
Si è tenuta a Roma il 16 luglio u.s. un’importante manifestazione organizzata anche dalla DIRER ove sono state presentate alcune proposte in merito alla spending review elaborate da sottoporre all’attenzione del Governo e del Parlamento. Ecco la relazione he la Segretaria Silvana de Paolis ha letto alla manifestazione. Leggi inoltre il commento CONFEDIRMIT-PA alla manifestazione. Sul sito della CONFEDIR PA all’indirizzo www.confedirmit.it sono stati pubblicati anche gli altri documenti presentati all’evento.
Il TAR Lazio ancora sui dirigenti esterni
Il TAR Lazio, infatti, con la recentissima sentenza n. 5790 del 25 giugno c.a., definitivamente pronunciandosi sul ricorso presento dalla Direr-Dirl Lazio, lo ha accolto e per l’effetto ha annullato i provvedimenti adottati dalla Regione Lazio in materia di organizzazione del personale. Nella specie la Regione Lazio, dopo essere uscita soccombente dal giudizio promosso contro gli atti volti ad affidare all’esterno due incarichi dirigenziali strategici, decideva egualmente di confermarne l’efficacia, in spregio alla decisione di annullamento emanata dal giudice amministrativo. I provvedimenti impugnati, -si legge anche nella sentenza in parola- ribadiscono la volontà dell’Amministrazione regionale “di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la copertura di posti importanti, pur se in netto spregio del corretto espletamento della procedura all’uopo fissata”. La sentenza di che trattasi ha anche affermato il principio che la Direr, quale organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti delle Regioni, è direttamente legittimata ad impugnare gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali all’esterno dell’Ente. Puoi leggere na breve commento ed lvedi un articolo di stampa sull’argomento.
Impugnata dal Governo la Legge Regionale dell’Abruzzo n. 16/2012 su incarichi dirigenziali superiore ai limiti di legge.
Impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, anche grazie al formale e tempestivo intervento di questa Organizzazione sindacale a mezzo nota del 20 aprile c.a. indirizzata al Presidente del Consiglio ed ai Ministri interessati, la legge della Regione Abruzzo n. 16 del 5 aprile 2012. Con tale legge (avente ad oggetto “modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 -norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo- ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 – Contributo al Circolo d’arte e cultura 2II Quadrivio di Sulmona per l’organizzazione del premio Sulmona-) veniva consentito, contrariamente alle disposizioni normative di cui all’art. 19, comma 6 e 6 ter del decreto legislativo 165/2001 ed in violazione dei principi costituzionali in tema di pubblico impiego, la possibilità di affidare incarichi di Dirigenti di Servizio, con contratto a tempo determinato, rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” nel limite del 10% delle posizioni dirigenziali. La Legge regionale in parola, come sopra detto, è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto la stessa legge viola i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile.
Sentenza della Corte dei Conti n. 174 del 23/03/2012 sugli incarichi esterni
Si invitano i colleghi a sentenza n. 174_2012 della Corte dei Conti, II Sezione giurisprudenziale centrale d’appello. La violazione dei vincoli imposti dalla Legge al conferimento di incarichi esterni fonda “ipso facto” la colpa grave degli amministratori. Nella fattispecie, attesa l’impossibilità di avvalersi dell’onerosa collaborazione di personale esterno per compiti che potevano essere ugualmente svolti dalle risorse umane interne, si palesa la gravità delle colpe sia degli amministratori che approvarono la deliberazione di conferimento dell’incarico e del dirigente che espresse parere favorevole sul provvedimento, che del dirigente che emanò la determinazione.
LA RIFORMA BRUNETTA ED I FENOMENI CORRUTTIVI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ANALISI DELLE SUE LACUNE, POSSIBILI RIMEDI.
Invitiamo tutti a leggere l’elaborato del Coordinatore del centro Studi Luigi Gori. Ecco la sua analisi.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONFEDIRMit-PA E GAZZETTA AMMINISTRATIVA
Si comunica che la ConfedirMit-PA ha sottoscritto un Protocollo di Intesa – di durata triennale – con la GAZZETTA AMMINISTRATIVA, a favore sia delle OOSS aderenti alla Confedir, che dei singoli associati. Il protocollo prevede che ai soggetti interessati e forniti di e-mail vengano forniti – del tutto gratuitamente – i seguenti SERVIZI: 1) la Rivista Giuridica on Line :” Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana” che tratta delle seguenti materie: Urbanistica-Edilizia-ambiente; TUEL- procedimento amministrativo e riforme istituzionali; CONTRATTI PUBBLICI e Servizi Pubblici Locali; PUBBLICO IMPIEGO e RESPONSABILITA’; Programmazione, Bilancio, Finanza degli E.Locali, Finanziamenti Comunitari. La struttura della Rivista prevede, per ciascuna macrotematica, i seguenti segmenti: notizie, aggiornamenti, redazionali, giurisprudenza. 2) La GAZZETTA INFORMA NEWS. Con cadenza settimanale, la Redazione di G.A. invierà agli iscritti le news, via e-mail, per ciascuna macroarea. Tutti i provvedimenti normativi e giurisprudenziali si troveranno per esteso sul portale www.gazzettaamministrativa.it. Le news di Gazzetta Informa sono cosi’ strutturate: A) Parte Nazionale: novità normative; sentenze/decisioni de:Cassazione-Corte Costituzionale- Consiglio di Stato; B) parte Regionale contenente la Giurisprudenza de:TAR, Corte dei Conti Regionale; Giustizia Tributaria regionale e provinciale. 3) PARERISTICA Si tratta di un servizio che conterrà tutti i pareri resi dall’Avvocatura di Stato, categorizzate per aree di interesse. Al fine di evitare problemi di ricezione nella vs casella istituzionale o di lavoro, si suggerisce di segnalare una mail personale.
Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Centrale, n. 52/2012 sulle progressioni verticali.
La Corte dei Conti, Sez. Centrale, con sentenza n. 52/2012, in riforma della pronuncia di primo grado della Sez. Regionale della Basilicata ha condannato rettore e vari dirigenti del locale Ateneo, che avevano ingiustamente coperto i posti vuoti in organico attraverso le sole e ormai defunte progressioni verticali in violazione della normativa di riferimento (programmazione dei fabbisogni e garanzia di un adeguato accesso dall’esterno). La predetta pronuncia si segnala anche per la lucida e concreta applicazione dei principi di legalità in senso formale e sostanziale, nonché di quello di buon andamento quale barriera all’arbitrio dell’ azione amministrativa. La stessa sentenza non ha affrontato, invece, l’altro interessante motivo di appello della Procura Regionale diretto a far dichiarare incidentalmente la nullità ex art. 40 d.lgs. 165/01 delle clausole contrattuali decentrate difformi dalle regole del CCNL, nonché degli atti consequenziali. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile, ex art. 345 cpc, poiché introdotto solo con il gravame. leggi qui la sentenza
Annullamento del concorso per mancato esperimento della procedura di mobilità (TAR Campania-Napoli, sez,V, sentenza 10.11.2011 n. 5278)
Con la citata sentenza viene affermata la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela per l’annullamento delle procedure concorsuali ove siano state omesse, da parte della P.A., l’attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Viene così ribadito l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale “è obbligatoria l’espletamento della procedura di mobilità” per cui l’Amministrazione non può bandire un concorso pubblico senza avere espletato infruttuosamente la procedura predetta (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, n. 5830 del 18/08/2010). Leggi sentenza del TAR Campania n. 5278_2011
Pensioni ultime circolari INPS
Si informa che sono state diramate le circolari I.N.P.S n.ri 35 e 37 del 14 marzo 2012 (unitamente alla circolare della funzione pubblica n. 2 dell’ 08.03.2012) nelle quali, a seguito delle recenti innovazioni di legge, si forniscono indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dell’ex I.N.P.D.A.P. In particolare la citata circolare n. 35 chiarisce che dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Il provvedimento illustra infine nel dettaglio i requisiti essenziali sulla cui base si conseguono le predette prestazioni pensionistiche. Scarica qui il testo delle circolari in parola.
Interessanti sentenze della Corte costituzionale sul personale e sugli incarichi dirigenziali
Ecco due recentissime sentenze della Corte Costituzionale nn.n. 51/2012 e 5n. 53/20122 del 2012: - la prima che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 10, LR del Molise n. 6/2011, frenando la tecnica del “travaso” indiscriminato nei ruoli regionali e negli enti da essa dipendenti anche degli LSU delle soppresse Comunità Montane; - la seconda che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 5, della LR del Piemonte n. 7/2011, che aveva introdotto il comma 3 bis, nell’art. 14, della LR n. 23/2008, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. In particolare il Giudice delle leggi ha ribadito che gli incarichi esterni, ivi compresi quelli rivolti a ricoprire uffici di diretta collaborazione con i vertici istituzionali delle Regioni, debbono rispettare i principi di cui all’ art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, cioè la presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, etc., e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Le Regioni possono derogare alla disposizione cit. solo fissando dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico. Tale ultimo criterio (fiduciario), però, non è di per sé solo sufficiente “a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni”.