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Dirigenti

Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185

Si riporta qui il Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185 Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)”

Sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2012

 Leggi qui  la nota del Segretario Nazioanle Silvana de Paolis

Significativa sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata dal governo Berlusconi con il d.l. del 31 maggio 2010 n. 78: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Sono state infatti dichiarate incostituzionali le norme che prevedevano una sforbiciata pari al 5% delle retribuzioni dei dipendenti pubblici per la parte eccedente i 90 mila euro lordi, e al 10% oltre i 150 mila euro. Altra norma dichiarata incostituzionale è l’art. 9 del decreto ’78 là dove dispone che ai magistrati non siano erogati “senza possibilità di recupero, gli acconti 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012″ e là dove si disciplina l’acconto spettante per il 2014. La Consulta argomenta il suo operato facendo presente che le disposizioni governative cassate si pongono “in evidente contrasto” con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dove si acclara che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.” l’introduzione di una norma speciale” si legge nella sentenza in parola “sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”. Non da ultimo la Corte Costituzionale ha infine bocciato l’art. 12, comma 10, del dl ’78 nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Leggi qui un breve stralcio della sentenza n. 223/2912 della Corte Costituzionale

Sentenza delle Corte Costituzionale n. 217/2012

La sentenza sopra indicata si pronuncia nel giudizio di legittimità costituzionale inerente diverse disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 dell’11 agosto 2011 avente ad oggetto: “Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007”. Nei suoi contenuti la sentenza in parola affronta e definisce rilevanti questioni in tema di aiuti di Stato, vincoli di finanza pubblica relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, demanio idrico regionale, assunzione nella Pubblica Amministrazione mediante concorso pubblico. In estrema sintesi la Corte sancisce il principio di natura fondamentale, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della disposizione contenuta nell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 in quanto norma che incide sulla spesa per il personale e che riveste una importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna. Nella specie viene infatti ricordato il divieto di procedere ad assunzioni per gli enti (comprese le Regioni) nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Infine la Corte dopo avere acclarato che non si possono escludere dal calcolo che porta all’applicazione delle deroghe al regime di assunzioni di cui al disposto dell’art. 76, comma 7, del citato d.l, n. 112/2008 le spese per i dipendenti in aspettativa retribuita, dichiara illegittime alcune norme della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia che usufruivano della disciplina del contratto di lavoro a termine come misura ordinaria di assunzione di personale. Nella sentenza in disamina infatti la Corte ricorda che le disciplina di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 consente le assunzioni a termine solo ed esclusivamente in presenza ed in risposta “ad esigenze temporanee ed eccezionali”. Leggi la sentenaza n 217-2012.

Spending review – La Funzione Pubblica detta le linee di indirizzo

Il Ministro della Funzione Pubblica Patroni Griffi ha dettato le linee di indirizzo e criteri applicativi in merito alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, alla luce del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 135 del 7 agosto 2012.  Leggi la Direttiva n. 10 del 24 settembre 2012

Corte dei Conti – Sezione del Lazio – Importante parere sugli incarichi dirigenziali esterni

La Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per il Lazio- con la recentissima delibera n. 51/2012 ricusa il visto e la conseguente registrazione di due provvedimenti con i quali la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio conferisce incarichi dirigenziali a due soggetti esterni all’amministrazione. Viene così ribadito quanto più volte sostenuto da questa organizzazione sindacale in materia di incarichi dirigenziali affidati ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dall’art. 40 del decreto legislativo 150/2009. In particolare, dalla lettura delle più significative motivazioni contenute nel provvedimento di che trattasi la Corte, dopo aver considerato che il ricorso al criterio della fiduciarietà deve essere circoscritto a casi ben specifici (atti di alta amministrazione), afferma che “quando l’Amministrazione si trova ad operare scelte discrezionali quest’ultime devono risultare ancorate a elementi valutativi quanto più oggettive possibili e tali da poter formare oggetto di evidente riscontrabilità riguardo all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico in gioco”; infine, nel provvedimento della Corte, viene contestato all’Amministrazione la mancanza dell’indicazione degli obiettivi da perseguire connessi agli incarichi dirigenziali conferiti, mancanza che non consente la “verifica dei risultati” ai fini della conseguente quantificazione della correlata retribuzione. Leggi il la delibera n. 51 del 2012 della Direzione regionale del Lazio della Corte dei Conti.

 

Manifestazione 16 luglio 2012 – Roma. Dirigenza pubblica parla della Spending Review

Si è tenuta a Roma il 16 luglio u.s. un’importante manifestazione organizzata anche dalla DIRER ove sono state presentate alcune proposte in merito alla spending review elaborate da sottoporre all’attenzione del Governo e del Parlamento. Ecco la relazione  he la Segretaria Silvana de Paolis ha letto alla manifestazione. Leggi inoltre il commento CONFEDIRMIT-PA alla manifestazione. Sul sito della CONFEDIR PA all’indirizzo www.confedirmit.it sono stati pubblicati anche gli altri documenti presentati all’evento.

Il TAR Lazio ancora sui dirigenti esterni

 Il TAR Lazio, infatti, con la recentissima sentenza n. 5790 del 25 giugno c.a., definitivamente pronunciandosi sul ricorso presento dalla Direr-Dirl Lazio, lo ha accolto e per l’effetto ha annullato i provvedimenti adottati dalla Regione Lazio in materia di organizzazione del personale. Nella specie la Regione Lazio, dopo essere uscita soccombente dal giudizio promosso contro gli atti volti ad affidare all’esterno due incarichi dirigenziali strategici, decideva egualmente di confermarne l’efficacia, in spregio alla decisione di annullamento emanata dal giudice amministrativo. I provvedimenti impugnati, -si legge anche nella sentenza in parola- ribadiscono la volontà dell’Amministrazione regionale “di preferire l’ingaggio di soggetti esterni per la copertura di posti importanti, pur se in netto spregio del corretto espletamento della procedura all’uopo fissata”. La sentenza di che trattasi ha anche affermato il principio che la Direr, quale organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti delle Regioni, è direttamente legittimata ad impugnare gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali all’esterno dell’Ente. Puoi leggere na breve commento  ed lvedi un articolo   di stampa sull’argomento.

Impugnata dal Governo la Legge Regionale dell’Abruzzo n. 16/2012 su incarichi dirigenziali superiore ai limiti di legge.

Impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale, anche grazie al formale e tempestivo intervento di questa Organizzazione sindacale a mezzo  nota del 20 aprile c.a. indirizzata al Presidente del Consiglio ed ai Ministri interessati, la legge della Regione Abruzzo n. 16 del 5 aprile 2012. Con tale legge (avente ad oggetto “modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 -norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo- ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 – Contributo al Circolo d’arte e cultura 2II Quadrivio di Sulmona per l’organizzazione del premio Sulmona-) veniva consentito, contrariamente alle disposizioni normative di cui all’art. 19, comma 6 e 6 ter del decreto legislativo 165/2001 ed in violazione dei principi costituzionali in tema di pubblico impiego, la possibilità di affidare incarichi di Dirigenti di Servizio, con contratto a tempo determinato, rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” nel limite del 10% delle posizioni dirigenziali.   La Legge regionale in parola, come sopra detto, è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto la stessa legge viola i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile.

Sentenza della Corte dei Conti n. 174 del 23/03/2012 sugli incarichi esterni

Si invitano i colleghi a sentenza n. 174_2012  della Corte dei Conti, II Sezione giurisprudenziale centrale d’appello.   La violazione dei vincoli imposti dalla Legge al conferimento di incarichi esterni fonda “ipso facto” la colpa grave degli amministratori. Nella fattispecie, attesa l’impossibilità di avvalersi dell’onerosa collaborazione di personale esterno per compiti che potevano essere ugualmente svolti dalle risorse umane interne, si palesa la gravità delle colpe sia degli amministratori che approvarono la deliberazione di conferimento dell’incarico e del dirigente che espresse parere favorevole sul provvedimento, che del dirigente che emanò la determinazione.