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Dirigenti

LA RIFORMA BRUNETTA ED I FENOMENI CORRUTTIVI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ANALISI DELLE SUE LACUNE, POSSIBILI RIMEDI.

Invitiamo tutti a leggere l’elaborato del Coordinatore del centro Studi Luigi Gori. Ecco la sua analisi.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONFEDIRMit-PA E GAZZETTA AMMINISTRATIVA

Si comunica che la ConfedirMit-PA ha sottoscritto  un Protocollo di Intesa – di durata triennale – con la GAZZETTA AMMINISTRATIVA, a favore sia delle OOSS aderenti  alla Confedir,  che dei singoli associati. Il protocollo prevede che  ai soggetti interessati e forniti di e-mail vengano forniti – del tutto gratuitamentei seguenti SERVIZI: 1) la Rivista Giuridica on Line :” Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”  che tratta delle seguenti materie: Urbanistica-Edilizia-ambiente; TUEL- procedimento amministrativo e riforme istituzionali; CONTRATTI PUBBLICI e Servizi Pubblici Locali; PUBBLICO IMPIEGO e RESPONSABILITA’; Programmazione, Bilancio, Finanza degli E.Locali, Finanziamenti Comunitari. La struttura della Rivista prevede, per ciascuna macrotematica, i seguenti segmenti: notizie, aggiornamenti, redazionali, giurisprudenza. 2) La GAZZETTA INFORMA NEWS.  Con cadenza settimanale, la Redazione di G.A. invierà agli iscritti le news, via e-mail, per ciascuna macroarea. Tutti i provvedimenti normativi e giurisprudenziali si troveranno per esteso  sul portale www.gazzettaamministrativa.it. Le news di Gazzetta Informa sono cosi’ strutturate:  A) Parte Nazionale: novità normative; sentenze/decisioni de:Cassazione-Corte Costituzionale- Consiglio di Stato; B) parte Regionale contenente la Giurisprudenza de:TAR, Corte dei Conti Regionale; Giustizia Tributaria regionale e provinciale. 3) PARERISTICA  Si tratta di un servizio che conterrà tutti i pareri resi dall’Avvocatura di Stato, categorizzate per aree di interesse.  Al fine di evitare problemi di ricezione nella vs casella istituzionale o di lavoro, si suggerisce di segnalare  una mail personale.

Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Centrale, n. 52/2012 sulle progressioni verticali.

La Corte dei Conti, Sez. Centrale, con sentenza n. 52/2012, in riforma della pronuncia di primo grado della Sez. Regionale della Basilicata ha condannato rettore e vari dirigenti del locale Ateneo, che avevano ingiustamente coperto i posti vuoti in organico attraverso le sole e ormai defunte progressioni verticali in violazione della normativa di riferimento (programmazione dei fabbisogni e garanzia di un adeguato accesso dall’esterno). La predetta pronuncia si segnala anche per la lucida e concreta applicazione dei principi di legalità in senso formale e sostanziale, nonché di quello di buon andamento quale barriera all’arbitrio dell’ azione amministrativa. La stessa sentenza non ha affrontato, invece, l’altro interessante motivo di appello della Procura Regionale diretto a far dichiarare incidentalmente la nullità ex art. 40 d.lgs. 165/01 delle clausole contrattuali decentrate difformi dalle regole del CCNL, nonché degli atti consequenziali. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile, ex art. 345 cpc, poiché introdotto solo con il gravame.  leggi qui la sentenza

Annullamento del concorso per mancato esperimento della procedura di mobilità (TAR Campania-Napoli, sez,V, sentenza 10.11.2011 n. 5278)

Con la citata sentenza viene affermata la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela per l’annullamento delle procedure concorsuali ove siano state omesse, da parte della P.A., l’attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Viene così ribadito l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale “è obbligatoria l’espletamento della procedura di mobilità” per cui l’Amministrazione non può bandire un concorso pubblico senza avere espletato infruttuosamente la procedura predetta (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, n. 5830 del 18/08/2010). Leggi sentenza del TAR Campania n. 5278_2011

Pensioni ultime circolari INPS

Si informa che sono state diramate le circolari I.N.P.S n.ri 35 e 37 del 14 marzo 2012 (unitamente alla circolare della funzione pubblica n. 2 dell’ 08.03.2012) nelle quali, a seguito delle recenti innovazioni di legge, si forniscono indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dell’ex I.N.P.D.A.P. In particolare la citata circolare n. 35 chiarisce che dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Il provvedimento illustra infine nel dettaglio i requisiti essenziali sulla cui base si conseguono le predette prestazioni pensionistiche.                                    Scarica qui  il testo delle circolari in parola.

Interessanti sentenze della Corte costituzionale sul personale e sugli incarichi dirigenziali

Ecco due recentissime sentenze della Corte Costituzionale nn.n. 51/2012  e 5n. 53/20122 del 2012: - la prima che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 10, LR del Molise n. 6/2011, frenando la tecnica del “travaso” indiscriminato nei ruoli regionali e negli enti da essa dipendenti anche degli LSU delle soppresse Comunità Montane; - la seconda che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 5, della LR del Piemonte n. 7/2011, che aveva introdotto il comma 3 bis, nell’art. 14, della LR n. 23/2008, che consentiva al Presidente del Consiglio regionale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. In particolare il Giudice delle leggi ha ribadito che gli incarichi esterni, ivi compresi quelli rivolti a ricoprire uffici di diretta collaborazione con i vertici istituzionali delle Regioni, debbono rispettare i principi di cui all’ art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, cioè la presenza di specifici presupposti oggettivi, quali l’accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione, il carattere temporaneo ed altamente qualificato della prestazione, etc., e che tali incarichi possano essere conferiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Le Regioni possono derogare alla disposizione cit. solo fissando dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarietà dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico. Tale ultimo criterio (fiduciario), però, non è di per sé solo sufficiente “a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni”.

Incontro DIRER-ConfedirMIT PA con il Ministro Patroni Griffi – 14 marzo

Ci sono novitatà importanti per il nuovo protocollo sul lavoro pubblico Dall’incontro con il Ministro Patroni Griffi ed il Presidente Errani è stato istituito un tavolo tecnico specifico sulla dirigenza ed è stato avviato il discorso sulle modifiche del D.Lgs 150/2009 in relazione alle istanze delle Regioni e delle Autonomie a partire dalla aree di contrattazione con la separazione della dirigenza medico-sanitaria da quella tecnico-gestionale. Grande successo del sindacato DIRER e della Costituente dirigenziale CONFEDIR  CIDA

RSU 2012 – IMPORTANTE SUCCESSO DIRER

Si sono appena concluse le elezioni RSU 2012 per il personale del comparto Regioni e Enti Locali.  Alcuni nostri iscritti Direttivi si sono presentati all’interno di alcune Liste o nella lista DIRPUBBLICA. Vi informiamo cha  nelle RSU i nostri colleghi iscritti sono stati eletti, in alcuni casi con un numero di preferenze superiori ad altre liste. Grazie a questo importante usccesso i Direttivi DIRER potranno far sentire la voce  nei tavoli di contrattazione! Il numero dei direttivi nelle Regioni è molto numeroso e l’affermazione di oggi, dimostra, inequivocabilmente, che c’è molto da fare! Far crescere la DIRER è la sfida del futuro per realizzare un grande Sindacato in cui i direttivi non siano di contorno, ma parte importante di un progetto coerente. Chiediamo a tutti i Segretrari ad intraprendere con forza e convinzione una campagna di sensibilizzazione verso i colleghi Direttiviaffinche si iscrivino alla DIRER per costruire un Sindacato unito e forte.

Esposto della DIREPUGLIA sulla mobilità – La Funzione Pubblica chiede chiarimenti

Si rende noto che l’Ispettorato per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 17 febbraio c.a. (allegato) – nell’ambito dei propri compiti ispettivi, ha chiesto al Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione della Regione Puglia di fornire elementi informativi “attestanti la conformità dell’intera procedura” relativa all’avviso pubblico di mobilità volontaria per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 29 posti di dirigente. Quanto sopra a seguito della nota-esposto a cura della Dirpuglia del 6 dicembre 2011 (allegato),  con la quale si segnalavano  ”irritualità” da parte dell’Amministrazione regionale nell’espletamento della procedura in parola. 

Sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2012, n. 690 in materia di “accesso agli atti”.

Interessante sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2012, n. 690 in materia di “accesso agli atti”. La sentenza in parola afferma che l’eccezione avanzata dalla P.A. circa la considerazione della inesistenza del documento richieto non esclude il diritto di accesso, ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90, atteso che tale diritto si fonda su una situazione giuridicamente rilevante e pertanto come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela. Lo stesso Consiglio di Stato sancisce che la richiesta di” accesso agli atti” può essere anche avanzata in una situazione di ignoranza da parte del richiedente che potrebbe non sapere dell’esistenza del documento. Leggi  la sentenza consiglio di stato 690_2012.