Annullamento del concorso per mancato esperimento della procedura di mobilità (TAR Campania-Napoli, sez,V, sentenza 10.11.2011 n. 5278)
Con la citata sentenza viene affermata la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela per l’annullamento delle procedure concorsuali ove siano state omesse, da parte della P.A., l’attivazione delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Viene così ribadito l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale “è obbligatoria l’espletamento della procedura di mobilità” per cui l’Amministrazione non può bandire un concorso pubblico senza avere espletato infruttuosamente la procedura predetta (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, n. 5830 del 18/08/2010). Leggi sentenza del TAR Campania n. 5278_2011