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Archivio di aprile 2012

PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONFEDIRMit-PA E GAZZETTA AMMINISTRATIVA

Si comunica che la ConfedirMit-PA ha sottoscritto  un Protocollo di Intesa – di durata triennale – con la GAZZETTA AMMINISTRATIVA, a favore sia delle OOSS aderenti  alla Confedir,  che dei singoli associati. Il protocollo prevede che  ai soggetti interessati e forniti di e-mail vengano forniti – del tutto gratuitamentei seguenti SERVIZI: 1) la Rivista Giuridica on Line :” Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”  che tratta delle seguenti materie: Urbanistica-Edilizia-ambiente; TUEL- procedimento amministrativo e riforme istituzionali; CONTRATTI PUBBLICI e Servizi Pubblici Locali; PUBBLICO IMPIEGO e RESPONSABILITA’; Programmazione, Bilancio, Finanza degli E.Locali, Finanziamenti Comunitari. La struttura della Rivista prevede, per ciascuna macrotematica, i seguenti segmenti: notizie, aggiornamenti, redazionali, giurisprudenza. 2) La GAZZETTA INFORMA NEWS.  Con cadenza settimanale, la Redazione di G.A. invierà agli iscritti le news, via e-mail, per ciascuna macroarea. Tutti i provvedimenti normativi e giurisprudenziali si troveranno per esteso  sul portale www.gazzettaamministrativa.it. Le news di Gazzetta Informa sono cosi’ strutturate:  A) Parte Nazionale: novità normative; sentenze/decisioni de:Cassazione-Corte Costituzionale- Consiglio di Stato; B) parte Regionale contenente la Giurisprudenza de:TAR, Corte dei Conti Regionale; Giustizia Tributaria regionale e provinciale. 3) PARERISTICA  Si tratta di un servizio che conterrà tutti i pareri resi dall’Avvocatura di Stato, categorizzate per aree di interesse.  Al fine di evitare problemi di ricezione nella vs casella istituzionale o di lavoro, si suggerisce di segnalare  una mail personale.

Sentenza della Corte dei Conti, Sez. Centrale, n. 52/2012 sulle progressioni verticali.

La Corte dei Conti, Sez. Centrale, con sentenza n. 52/2012, in riforma della pronuncia di primo grado della Sez. Regionale della Basilicata ha condannato rettore e vari dirigenti del locale Ateneo, che avevano ingiustamente coperto i posti vuoti in organico attraverso le sole e ormai defunte progressioni verticali in violazione della normativa di riferimento (programmazione dei fabbisogni e garanzia di un adeguato accesso dall’esterno). La predetta pronuncia si segnala anche per la lucida e concreta applicazione dei principi di legalità in senso formale e sostanziale, nonché di quello di buon andamento quale barriera all’arbitrio dell’ azione amministrativa. La stessa sentenza non ha affrontato, invece, l’altro interessante motivo di appello della Procura Regionale diretto a far dichiarare incidentalmente la nullità ex art. 40 d.lgs. 165/01 delle clausole contrattuali decentrate difformi dalle regole del CCNL, nonché degli atti consequenziali. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile, ex art. 345 cpc, poiché introdotto solo con il gravame.  leggi qui la sentenza